Quando si hanno degli animali domestici, oltre a prenotare in
anticipo le nostre vacanze dobbiamo prenotare una pensione che
ospiti i nostri amici a quattro zampe per il periodo di tempo che non
possiamo accudirli.
Se invece possiamo portare i nostri amici in vacanza:
Nel sito dell'Enpa, ci sono delle notizie su come fare per andare
in vacanza con il nostro piccolo animale... treni, aerei, traghetti
etc.
http://www.enpa.it/it/
La legge e' molto rigida sull'abbandono degli animale, anche se a
nostro parere dovrebbe esserlo ancora di piu'.
Vi mostriamo solo uno stralcio della Legge 281 del 14 Agosto
1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30 agosto 1991:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Principi generali
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il
loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 5 Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
(Euro 154.94) a lire un milione (Euro 516.46).
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente
legge previsto dall'articolo 8.
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come
modificato dal presente articolo:
Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce
verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o
torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per
malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila
a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o
didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o
spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il
colpevole e' un conducente di animali la condanna importa la
sospensione dell'esercizio del
mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".