Simonelli Editore Contro l'abbandono
Quando si hanno degli animali domestici, oltre a prenotare in anticipo le nostre vacanze dobbiamo prenotare una pensione che ospiti i nostri amici a quattro zampe per il periodo di tempo che non possiamo accudirli.
Se invece possiamo portare i nostri amici in vacanza:
Nel sito dell'Enpa, ci sono delle notizie su come fare per andare in vacanza con il nostro piccolo animale... treni, aerei, traghetti etc.
http://www.enpa.it/it/

La legge e' molto rigida sull'abbandono degli animale, anche se a nostro parere dovrebbe esserlo ancora di piu'.
Vi mostriamo solo uno stralcio della Legge 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Principi generali
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 5 Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila (Euro 154.94) a lire un milione (Euro 516.46).
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Nota all'art.5: - Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:
Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".

 


Se vedi qualcuno che abbandona, maltratta,
fa del male agli animali non esitare mai a denunciarlo.